Statuto
Sullo Statuto vengono sanciti gli scopi ed i compiti essenziali dell’Ente, come sancisce l’art.16 del codice civile.
Gli elementi fondamentali di una associazione, infatti, sono la pluralità delle persone che la compongono e lo scopo comune.
Evidentemente lo scopo comune di una Istituzione che preveda la prevenzione delle patologie oculari, non può prescindere da una capillare profilassi e cura di quelle patologie che insidiano l’apparato visivo.
Del resto la salute della persona è tutelata dal dettato dell’art. 32 della Costituzione Italiana quando afferma che la salute è un diritto inviolabile del cittadino ed il bene primario della vista è sicuramente uno degli elementi essenziali della salute della persona. A conferma di quanto espresso, l'OMS (organizzazione mondiale della sanità), definisce la cecità la più grave menomazione sensoriale. Forte di questo assunto, l’associazione opera con la convinzione di esercitare un’azione di stimolo e di collaborazione verso il servizio sanitario nazionale, al quale si prefigge di indicare la via da seguire nell’immediato futuro, sia perché le finalità della medicina ottengono ogni giorno sempre maggiori successi, sia perché la spesa pubblica possa essere indirizzata in modo da consentire al settore un migliore impiego ed un maggiore profitto.
Pertanto possiamo definire lo Statuto come la Legge fondamentale a cui si ispira una Istituzione. La “carta costituzionale” dove vengono disciplinati i diritti ed i doveri dei soci, i servizi offerti, e gli organi che la costituiscono.
Tali organi sono: l’assemblea dei fondatori: l’assemblea dei soci; il consiglio direttivo; il presidente ed il vice presidente; il collegio dei revisori dei conti.
A margine troverete le norme dell’intero statuto della nostra organizzazione.